Diritto di Famiglia
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Diritto di Famiglia
I genitori sposati dispongono congiuntamente della potestà genitoriale. I genitori non sposati dispongono della potestà genitoriale quando prima o dopo la nascita viene depositata una dichiarazione di affidamento allo Jugendamt (ente per la protezione dei minori) o al notaio, o se i genitori più tardi si sposano.
Se la madre non sposata non presenta la dichiarazione di affidamento congiunto con il padre del bambino va a lei l´affidamento esclusivo.
L´affidamento genitoriale comprende da una parte la cura della persona, vale a dire l´assistenza medica, il diritto a decidere la scuola, l´assistenza sanitaria e anche il diritto a determinare il luogo di residenza. Comprende inoltre l´amministrazione del patrimonio del minore, cioè il patrimonio da amministrare, accrescere e conservare. Anche nel caso di separazione dei genitori l´affidamento congiunto permane se vi era anche prima. In questo caso l´esercizio della potestà genitoriale congiunta si limita a regolare questioni che sono di notevole importanza per il minore. Il genitore presso cui il minore vive prenderà le decisioni riguardanti la vita quotidiana del minore, per esempio tra le altre cose i compiti scolastici, l´organizzazione del tempo libero, l´abbigliamento , la nutrizione, l´andamento della giornata, le visite mediche. Decisioni di notevole importanza sono per esempio quelle riguardanti l´appartenenza a una confessione religiosa, l´iscrizione alla prima elementare, il cambio di scuola, le operazioni programmabili, la residenza del minore, così come il rilascio di carta d´identità e passaporto.
Uno dei due genitori dopo la separazione può presentare domanda per far trasferire a se stesso il diritto di tutela esclusivo o parti. Per intervenire sulla potestà genitoriale condivisa sono però necessari gravi indizi. La cancellazione della potestà genitoriale congiunta deve corrispondere sempre al bene del minore. Il trasferimento del diritto a decidere il luogo di residenza come ramo del diritto di tutela genitoriale si rende necessario quando tra i genitori non si riesce a raggiungere un accordo su dove e con chi vivrà il minore. Anche in tal caso il criterio determinante per il tribunale è l´interesse del minore.
Corte Europea per i diritti dell´uomo
La Corte europea per i diritti dell´uomo di Strasburgo ha rafforzato i diritti dei padri singoli in Germania. I padri non sposati in Germania non hanno possibilità di ottenere la tutela congiunta se la madre vi si oppone. La sentenza di Strasburgo ha ora rovesciato questo stato giuridico: la preferenza accordata alle madri non sposate nei confronti dei padri, si dice, configurerebbe una violazione del divieto di discriminazione. La Corte costituzionale federale tedesca nel 2003 aveva vincolato il veto delle madri allo status dei padri. Mediante una decisione chiara si potrebbero evitare continue liti fra i genitori. Tuttavia contemporaneamente i giudici costituzionali avevano chiesto al legislatore di verificare tale condizione. Nella maggior parte dei paesi europei vige l´affidamento congiunto. Solo in Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein le madri possiedono il diritto di veto nei confronti dei padri. Nel caso di figli nati dal matrimonio invece vale di regola l´affidamento congiunto. Ricorso-Nr. 22028/04, sentenza (solo in versione inglese) del 3.12.2009, Comunicato stampa del Cancelliere.
Corte costituzionale federale
La Corte costituzionale federale ha rafforzato i diritti dei padri, in quanto ha deciso che è incostituzionale escludere completamente il padre di un minore nato al di fuori del matrimonio dall´affidamento congiunto. Ha disposto che provvisoriamente fino all´entrata in vigore di una nuova regolamentazione giuridica il tribunale di famiglia trasferisca ai genitori su richiesta di uno dei due la potestà genitoriale congiunta o una parte di essa, nella misura in cui ci si aspetti che corrisponda all´interesse del minore; esclusivamente al padre su richiesta di uno dei due genitori è da trasferire la potestà genitoriale o parte di essa, nella misura in cui non si possa prendere in considerazione l´ipotesi di un affidamento condiviso e ci si aspetti che ciò corrisponda al meglio per l´interesse del minore, comunicato stampa della Corte costituzionale federale del 21.07.2010 – 1 BvR 420/09 -.
Links
Seminario sul tema“Potestà genitoriale“ del 05. giugno 2009 (pdf)
Tenuto da Svenja Schmidt-Bandelow all´Istituto per la consulenza interculturale e la formazione s.r.l. d´utilità pubblica/Lebenswelt s.r.l. d´utilità pubblica
Consigliere per il diritto di tutela
Informazioni sul tema del diritto di tutela della Familiencommunity elternforen.com
L´attività di avvocato nel diritto d´adozione prevede la consulenza in merito ai requisiti d´adozione, il procedimento e le concrete possibilità di realizzazione di un´adozione, così come l´assistenza nel quadro del procedimento legale e la preparazione delle istanze da presentare. Qui si deve distinguere fra adozioni interne, adozioni con carattere internazionale e il riconoscimento di adozioni internazionali nel territorio nazionale.
Adozioni interne
Di pure adozioni interne si parla quando tutte le parti conivolte hanno la cittadinanza tedesca. Oltre ai minori possono essere adottati anche i maggiorenni.
Adozione di minorenni
Requisiti
In primo luogo si pone la questione di definire chi possa adottare.Di regola secondo il diritto tedesco una coppia sposata può adottare congiuntamente. L´adozione singola da parte di una persona sposata è possibile solo nel caso della cosiddetta „adozione di figliastro/a“, vale a dire l´adozione del figlio/a del coniuge. Chi non è sposato può adottare unicamente da solo. In un´unione di convivenza registrata tra coppie dello stesso sesso comunque l´unico tipo di adozione consentito è quello di figliastri. Ai partner registrati non è permesso adottare insieme un minore esterno. Il candidato all´adozione deve avere almeno 25 anni, nel caso di coppia sposata l´altro coniuge deve avere unicamente compiuto il 21esimo anno d´età. Il diritto tedesco non prevede una differenza massima d´età fra l´adottante e il minore, tuttavia per un´adozione che abbia possibilità di successo si consiglia di non superare i 40 anni di differenza. L´adozione è ammessa solo quando serve al bene del minore e ci si attende che tra le parti coinvolte si instauri un rapporto di filiazione.
Effetti
Con l´adozione il minore adottato ottiene la posizione giuridica di un figlio legittimo dell´adottante.Nel caso di questa cosiddetta adozione piena si estinguono i rapporti di parentela con la famiglia d´origine, così come le posizioni relative ai diritti successori. Il minore inoltre riceve cogentemente come cognome di nascita quello dei suoi nuovi genitori. Nel caso di adozione di un/a figliastro/a, dunque anche nel caso di unioni registrate, si cancella solo il rapporto di parentela del minore nei confronti dell´altra parte genitoriale e della famiglia di quest´ultima.
Procedimento
Competente a decidere in ordine all´adozione è il tribunale di famiglia. Oltre alla domanda di adozione e i consensi necessari delle parti coinvolte devono essere consegnati anche i certificati di nascita, eventualmente di matrimonio, un certificato di buona condotta penale emesso dall´autorità di polizia, la prova di cittadinanza, così come certificati di sana e robusta costituzione fisica, sia della parte adottante, sia del minore, emessi da ufficiali sanitari.
Dopo un adeguato periodo di prova, nel quale il minore era affidato alle cure della/delle parte/i aspirante/i all´adozione e una presa di posizione favorevole delle autorità competenti il tribunale si pronuncia sull´adozione emettendo una sentenza.
Adozione di maggiorenni
Sostanzialmente anche per l´adozione di maggiorenni si applicano le norme che valgono per i minorenni. In più viene verificato se l´adozione sia moralmente giustificata, se venga intentata dunque per motivi prevalentemente collegati alla famiglia. A differenza dell´adozione di minorenni, l´adozione di maggiorenni di norma ha però solo deboli effetti giuridici. Se è vero infatti che il maggiorenne e i suoi figli diventano rispettivamente figlio adottivo e nipoti adottivi dei nuovi genitori, d´altro canto permangono anche in pieno i legami di parentela con i parenti consanguinei, oltre alle conseguenze per quanto riguarda i diritti successori e il diritto di mantenimento collegati.
Adozioni interne con carattere internazionale
L´aumento dei matrimoni internazionali vede coinvolti sempre più cittadini stranieri nel caso di adozioni estere. E´ incerto allora da un lato quale diritto sia applicabile ai requisiti e alla conclusione di un´adozione, dall´altro agli effetti dell´adozione. In questo caso sono determinanti il diritto internazionale privato tedesco e il diritto del paese d´origine dell´adottando con i suoi rimandi e rinvii legali. Pertanto può succedere che nonostante il coinvolgimento di un cittadino straniero si applichi il diritto tedesco, così come nonostante la compartecipazione anche di un cittadino tedesco si applichi il diritto straniero. In questo caso tuttavia il tribunale di famiglia deve essere competente a livello internazionale, come succede sempre quando l´adottante o il minore da adottare possiedono la cittadinanza tedesca o hanno la loro residenza abituale in Germania.
Riconoscimento di adozioni estere nel territorio nazionale.
Il basso numero di minori dati in adozione in Germania e d´altro canto il crescente numero di persone desiderose di adottare hanno fatto sì che molti minori adottivi provengano dall´estero. Si pone pertanto la questione di come avvenga il riconoscimento di tali adozioni e quale sviluppi di raggio d´azione comporti in Germania.
Convenzione dell´Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (d´ora in avanti HAÜ)
Qui si deve distinguere fra adozioni avvenute in uno degli stati contraenti della convenzione e adozioni avvenute in un altro stato non firmatario. Le prime vengono riconosciute in tutti gli stati contraenti in virtù della legge, se lo stato in cui è avvenuta l´adozione attesta che l´adozione è conforme alla convenzione. Nel caso di un´adozione avvenuta in uno stato non contraente si dovrà presentare domanda di riconoscimento separatamente.
Va comunque osservato che gli effetti da riconoscere nel quadro di tutti gli stati contraenti della HAÜ riguardano unicamente il legame di filiazione tra minore e genitori adottivi e la responsabilità dei genitori adottivi sul minore. Inoltre possono, ma non devono necessariamente, essere riconosciuti ulteriori effetti giuridici. Pertanto resta intaccato l´autonomo diritto d´adozione degli stati.
Legge sull´effetto dell´adozione
Sia nel caso di un´adozione tra uno stato contraente, sia anche nel caso di un´adozione tra uno stato non contraente la legge sull´effetto dell´adozione configura tuttavia la possibilità di far determinare in modo vincolante l´efficacia dell´adozione e la sua portata separatamente.Ciò se è vero che non porta a un mutamento del diritto determinante per l´adozione, tuttavia aiuta in gran parte a dissipare le insicurezze esistenti relativamente agli effetti giuridici, come per esempio i diritti successori e gli obblighi di mantenimento.
Secondo la legge sugli effetti dell´adozione si può inoltre presentare domanda di conversione di un´adozione estera. Ciò è possibile nei casi in cui secondo il diritto straniero i legami giuridici del minore nei confronti dei suoi genitori naturali non siano completamente cancellati. Qui sussiste la possibilità di convertire un´adozione a titolo pieno secondo il diritto tedesco.
Cittadinanza e diritto di soggiorno
Con un´adozione valida secondo il diritto tedesco il minore assume automaticamente la cittadinanza tedesca. Alla vigilia di un´adozione secondo la HAÜ il minore ottiene inoltre uno status giuridico che corrisponde a quello di un figlio dell´adottante. Nel caso della legge sul soggiorno si possono applicare le regole per il ricongiungiumento familiare.
Links
www.bundesjustizamt.de
In questa pagina potete trovare informazioni sulle adozioni straniere e i corrispondenti testi di legge.
Il diritto di famiglia italiano assume rilevanza in Germania nei casi in cui la coppia sia tedesco-italiana, oppure si tratti di italiani che vivono in Germania. Così può succedere che i tribunali tedeschi applichino il diritto italiano. Il diritto di divorzio italiano e tedesco si differenziano in sostanza nelle condizioni necessarie per ottenere il divorzio che – secondo il diritto italiano – sono rese sostanzialmente più complicate. Il diritto italiano prevede innanzittutto che il tribunale emani una sentenza di separazione, a cui segue necessariamente un periodo d´attesa di tre anni per presentare domanda di divorzio. Secondo il diritto tedesco, invece, è necessaria solo la separazione di un anno per emettere il divorzio, senza che da parte di un tribunale debba essere determinata la separazione..
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