Il diritto di famiglia italiano
Matrimonio in Italia
Informazioni preliminari per i cittadini stranieri
In Italia sono previste dalla legge tre diverse modalità per sposarsi. Esistono i riti: civile, celebrato da un ufficiale civile; concordatario da un ministro del culto cattolico; infine religioso non cattolico da un ministro di culti ammessi.
Procedure di matrimonio per i cittadini stranieri
Oltre alle procedure richieste per i cittadini italiani, i cittadini stranieri (o perlomeno uno dei due) devono adempiere ad alcune formalità specifiche.
Per sposarsi, innanzitutto, è necessario che lo straniero sia libero da qualsiasi vincolo matrimoniale (derivante da precedenti matrimoni, da impedimenti di parentela, da infermità mentale…). I minorenni di età compresa tra i sedici e i diciotto anni devono richiedere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. Il primo passo consiste nella richiesta di matrimonio che deve essere effettuata presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza. Quindi la coppia deve richiedere l’appuntamento per il giuramento, che si svolge di fronte a un ufficiale di stato civile: durante il giuramento devono essere presenti due testimoni maggiorenni (se sono stranieri, devono essere in possesso del permesso di soggiorno). Dopo il giuramento, vengono affisse per otto giorni le pubblicazioni presso il Comune di residenza: a questo punto viene fissata la data esatta. Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia l’Ufficiale di stato civile, una volta acquisito il nulla osta, procede alla pubblicazione secondo le formalità previste per i cittadini italiani; per gli stranieri non residenti né domiciliati in Italia, l’ufficiale di stato civile, acquisito il nulla osta, redige il processo verbale in luogo delle pubblicazioni e subito dopo può procedere alla celebrazione del matrimonio (senza quindi dover procedere all’affissione delle pubblicazioni)
I documenti di matrimonio per i cittadini stranieri
Per poter effettuare il giuramento e sposarsi, sono necessari: il passaporto valido e il nulla osta rilasciato dall‘ Autorità competente del proprio paese. Per autorità competente si intende il Consolato straniero presente in Italia oppure l’autorità competente nello Stato estero. In mancanza di un certificato di nulla osta gli stranieri dovranno presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità del proprio Paese dalla quale risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il richiedente è sottoposto, nulla osta al matrimonio. In mancanza di questa dichiarazione, gli stranieri dovranno presentare all’ufficiale di stato civile un atto notorio formato davanti l’Autorità Italiana competente alla presenza di quattro testimoni. In mancanza di convenzione o accordi tra Stati, tutti i documenti formati all’estero devono essere tradotti e legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i membri dell’Unione europea o se esiste una convenzione tra l’Italia ed l’altro paese. Per sposarsi in Chiesa con rito concordatario sono necessari anche dei documenti che vengono rilasciati dal proprio parroco.
Infine per il giuramento non è necessario il permesso di soggiorno.
La separazione
Secondo il diritto italiano la separazione avviene sempre prima di ogni divorzio e assolve la funzione di fase di passaggio obbligata per ottenere lo scioglimento del matrimonio. L’accertamento della separazione di un giudice è un presupposto per ogni divorzio.
Una separazione consensuale richiede l’omologazione del giudice.
In questa procedura deve essere contenuto un accordo che contenga la decisione di vivere separati, l’affidamento dei figli minori, il regime di visita del coniuge non affidatario, l’assegnazione della casa coniugale, la misura e la modalità del contributo del mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge. La separazione giudiziale può essere chiesta da un solo coniuge senza il consenso dell’altro, se si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure il grave pregiudizio che la condotta di un coniuge possa arrecare all’educazione dei figli. Per esempio in caso di maltrattamento fisico.
L’affidamento dei figli
Il giudice che pronuncia il divorzio dichiara a quale genitore sono affidati i figli, l’entità del mantenimento e il diritto di tutela e visita. Fondamentale è il bene del minore. Il coniuge affidatario ha l’esercizio esclusivo della potestà sui figli. Il coniuge non affidatario ha il diritto e il dovere di visita e di vegliare e collaborare allo sviluppo psicofisico dei figli. C’è anche la possibilità dell’affidamento a entrambi i genitori o l’affidamento congiunto o alternato. La casa familiare spetta di preferenza al coniuge a cui sono affidati i figli.
Mantenimento
Il regime di alimenti è riservato al coniuge cui sia addebita la separazione e se non dispone di adeguati redditi propri.
Per quanto riguarda la separazione consensuale la questione di mantenimento deve essere regolata in un accordo. Il giudice che pronuncia il divorzio può stabilire che uno dei due coniugi debba corrispondere all’altro un assegno di alimenti per offrire un sostegno economico a chi, in conseguenza del divorzio, si è venuto a trovare in una situazione di difficoltà. Nel determinare l’importo dell’assegno, il giudice dovrà tener conto della durata del matrimonio, delle ragioni che hanno condotto al divorzio. Il coniuge beneficiario perde il diritto all’assegno se contrae un nuovo matrimonio.
Il diritto di divorzio italiano
La separazione personale precede sempre il divorzio secondo il diritto italiano. La determinazione da parte del tribunale della separazione è una condizione per ottenere il divorzio. Una separazione consensuale necessita unicamente dell´avvallo della corte. In questo procedimento deve essere presentato un accordo riguardante il mantenimento del minore e il diritto di affidamento che deve essere omologato dalla corte. La separazione legale può essere presentata anche senza l´assenso dell´altro coniuge nel caso in cui vi siano “elementi” che rendono impossibile la prosecuzione della vita coniugale o che rechino in sè un “grave pregiudizio” all´educazione della prole, per esempio nel caso di abusi fisici.
Un matrimonio può essere sciolto quando è stata emessa dal tribunale la sentenza di separazione legale tra i coniugi e le due parti al momento dell´entrata in vigore della separazione hanno vissuto separati l´uno dall´altra per un minimo di tre anni.
Il diritto di tutela in Italia
Nel diritto di tutela italiano vanno tenuti distinti da un lato i concetti di “custodia o responsabilità genitoriale” detti anche “potestà genitoriale” da quello di affidamento del minore.Sostanzialmente la potestà genitoriale spetta a entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che la coppia sia sposata o no. Nel caso in cui il padre e la madre esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale prendono entrambi decisioni relative al bene del figlio, alla sua educazione e formazione, in quanto sono i rappresentanti legali del minore e ne regolano le consuete operazioni finanziarie.
Nel caso di abbandono del tetto coniugale o di divorzio la responsabilità genitoriale viene regolata dal tribunale. La potestà genitoriale viene regolata nell´ordinanza di separazione o nella sentenza di divorzio. La corte tiene conto di eventuali accordi decisi tra le due parti. In questo contesto la corte può decidere a quale dei due genitori affidare in via esclusiva il figlio e come regolare il diritto di visita; può anche deliberare un affidamento congiunto. Sostanzialmente il genitore titolare del diritto di affidamento esclusivo ha la possibilità di prendere da solo le decisioni che riguardano la vita quotidiana del minore. Tuttavia le decisioni importanti per la vita del minore devono continuare a essere prese insieme. Secondo giurisprudenza sono da considerarsi tali le decisioni che riguardano in ogni caso la scuola e la formazione, la scelta della professione, decisioni concernenti operazioni non urgentemente necessarie, così come decisioni che portano il minore permanentemente fuori dal Paese. Pertanto è a mio avviso sbagliato equiparare il termine italiano “affidamento” a quello tedesco “Sorgerecht”. Ciò provoca spesso equivoci e interpretazioni erronee. Infatti nel caso in cui un minore venga affidato in linea ”esclusiva” a uno dei due genitori, questo non significa ancora che i genitori non continuino a esercitare congiuntamente la potestà genitoriale (la regola generale è che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori). Tale questione può trovare particolare rilevanza nel caso di sottrazione di minore, quando cioè il genitore al quale è stato sì trasmesso “l´affidamento esclusivo” lascia però l´Italia contro la volontà dell´altro genitore e trasferisce la sua residenza in un altro stato membro.Questo costituisce una violazione ai sensi dell´art.3 della Convenzione dell´Aja, in quanto “l´affidamento esclusivo” non dà diritto al genitore di trasferire la propria residenza in un altro stato membro senza il consenso dell´altra parte genitoriale.
Il diritto di famiglia italiano
Di filiazione legittima sono secondo una presunzione legale i figli nati durante il matrimonio o trecento giorni dopo il suo scioglimento. La legittimità può essere disconosciuta o dal padre o dalla madre.
In caso di figlio naturale, il riconoscimento del figlio (naturale) deve essere espresso per mezzo di una dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile oppure al Giudice Tutelare, a un notaio o altro pubblico ufficiale. Il riconoscimento è l’attestazione da parte della madre e del padre di aver generato un figlio.
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